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    Come assolvere le richieste documentali delle NTC 2018 nell'ambito dell'accettazione di prodotti di legno lamellare incollato?

    Sono un DL per un'opera pubblica in legno e devo accettare in cantiere un fornitura di legno lamellare incollato. Il par. 11.7.10.2 delle NTC 2018 mi prescrivere di acquisire "la documentazione relativa alla classificazione delle tavole e alle prove meccaniche distruttive svolte obbligatoriamente nello stabilimento di produzione relativamente allo specifico lotto della fornitura in cantiere (prove a rottura sul giunto a pettine e prove di taglio e/o delaminazione sui piani di incollaggio)". Ho reiteratamente chiesto al fornitore copia di tali documenti ma non riescono a reperirli. Come devo comportarmi?

    Risposta a cura di Matteo Izzi, Conlegno

    Pubblicato il 16/11/2023

    Al fine di comprendere meglio la richiesta avanzata dal Legislatore, appare utile ricordare che le NTC 2018 al paragrafo 11.1 prevedono tre possibile strade per l'identificazione e la qualificazione dei prodotti:

    "A) materiali e prodotti per i quali sia disponibile, per l’uso strutturale previsto, una norma europea armonizzata il cui riferimento sia pubblicato su GUUE. Al termine del periodo di coesistenza il loro impiego nelle opere è possibile soltanto se corredati della “Dichiarazione di Prestazione” e della Marcatura CE, prevista al Capo II del Regolamento UE 305/2011; B) materiali e prodotti per uso strutturale per i quali non sia disponibile una norma europea armonizzata oppure la stessa ricada nel periodo di coesistenza, per i quali sia invece prevista la qualificazione con le modalità e le procedure indicate nelle presenti norme. E’ fatto salvo il caso in cui, nel periodo di coesistenza della specifica norma armonizzata, il fabbricante abbia volontariamente optato per la Marcatura CE; C) materiali e prodotti per uso strutturale non ricadenti in una delle tipologie A) o B. In tali casi il fabbricante dovrà pervenire alla Marcatura CE sulla base della pertinente “Valutazione Tecnica Europea” (ETA), oppure dovrà ottenere un “Certificato di Valutazione Tecnica” rilasciato dal Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, previa istruttoria del Servizio Tecnico Centrale, anche sulla base di Linee Guida approvate dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, ove disponibili; con decreto del Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, su conforme parere della competente Sezione, sono approvate Linee Guida relative alle specifiche procedure per il rilascio del “Certificato di Valutazione Tecnica”."

    In particolare, se da un lato è prevista la certificazione attraverso l'apposizione della marcatura CE (casi A e C precedenti, quest'ultimo nell'ipotesi che sia disponibile un ETA), dall'altro il Legislatore ammette la possibilità di pervenire alla qualificazione nazionale secondo le stesse NTC (caso B) o sulla base di un Certificato di Valutazione Tecnica (CVT) emesso in conformità a quanto disposto dalle Linee Guida di Certificazione del C.S.LL.PP. (caso C).

    Arrivando dunque al sopracitato paragrafo del punto 11.7.10.2 il Legislatore, non volendo definire in maniera puntuale la casistica della marcatura CE e della qualificazione nazionale, introduce un criterio unico per entrambe le situazioni secondo cui "dovrà essere acquisita la documentazione relativa alla classificazione delle tavole e alle prove meccaniche distruttive svolte obbligatoriamente nello stabilimento di produzione relativamente allo specifico lotto della fornitura in cantiere". Lo stesso deve tuttavia essere declinato in funzione del processo di qualificazione adottato dal fabbricante.

    Nel caso dei prodotti recanti la marcatura CE, il Regolamento Europeo sui prodotti da costruzione n. 305/2011/EU (Construction Products Regulation, CPR) stabilisce in maniera puntuale il ruolo delle specifiche tecniche armonizzate (come la EN 14080:2013 per il legno lamellare incollato realizzato con legno di conifera), dei sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione (Assessment and Verification of Constancy of Performance, AVCP, pari a 1 nel caso del sopracitato prodotto), e degli Organismi Notificati (Notified Bodies, NB) che i fabbricanti di tali prodotti coinvolgono al fine del rilascio del certificato di conformità che permette l'apposizione della marcatura CE.

    Per il legno lamellare incollato, essendo un sistema AVCP 1, il NB coinvolto dal fabbricante verifica con una periodicità di sei mesi la corretta esecuzione delle procedure di controllo previste dalla EN 14080:2013, tra le quali la corretta classificazione del tavolame grezzo e i test distruttivi eseguiti in linea di produzione. Il controllo viene svolto con estremo rigore, analizza le attività svolte durante ciascun turno di produzione, ed è alla base del rinnovo della validità del certificato di costanza della prestazione del prodotto alla luce del quale il fabbricante appone la marcatura CE.

    Appare inoltre utile evidenziare che le disposizioni date dal CPR, essendo recepite a livello europeo, hanno rilevanza maggiore rispetto alle prescrizioni fornite dalle NTC 2018 - che ricordo essere un Decreto Ministeriale in vigore soltanto sul territorio nazionale. In particolare, le prescrizioni date dalle NTC 2018 non possono in alcun modo andare in conflitto con quanto disposto a livello europeo da CPR.

    Come sottolineato in precedenza, il controllo dei processi di classificazione e della corretta esecuzione dei test distruttivi in linea di produzione ricadono tra le attività svolte dal NB coinvolto dallo specifico fabbricante. L'accesso a tali registri è di norma gestito nel quadro degli accordi di riservatezza che il fabbricante e il NB sottoscrivono al momento della certificazione iniziale. Pertanto, per i prodotti recanti la marcatura CE, poiché il CPR non lo prevede, non è possibile richiedere un estratto dei registri di produzione così come richiesto dalle vigenti NTC 2018 poiché tale atto costituisce una trasmissione del dato che non trova riscontro nella legislazione internazionale rispetto a cui rispondono tali prodotti.

    Al fine di spiegare meglio tale situazione, la UNI/TR 11499:2022 "Legno strutturale - Linee guida per i controlli di accettazione in cantiere" riprende al par. 4.2 una disposizione già definita dalla precedente CNR DT 206-R1:2018, secondo cui:

    "Per tutti i prodotti incollati (es. il legno lamellare incollato o i pannelli CLT) i controlli distruttivi che il fabbricante effettua presso lo stabilimento produttivo (sui giunti a dita e sulle linee di colla) sono di carattere obbligatorio e seguono le periodicità individuate nelle rispettive specifiche tecniche di certificazione. La permanenza della validità del “Certificato di Costanza della Prestazione” indica la corretta applicazione delle procedure di controllo e il completamento con esito positivo delle prove interne in linea di produzione. Pertanto, come sottolineato dalle Istruzioni CNR DT 206-R1, appurata la validità di tale certificato, se non sussistono perplessità sulla documentazione accompagnatoria, il Direttore dei Lavori non ha la necessità di acquisire ulteriori evidenze sul controllo di produzione (es. il registro delle prove interne o i documenti inerenti alla classificazione delle tavole)."

    L'adozione di tale semplificazione risulta correttamente in linea con quanto disposto dalle NTC 2018 come segnalato anche al cap. 12 delle stesse, nel quale norme UNI e istruzioni CNR sono considerate "documenti di comprovata validità" ad integrazione delle norme tecniche.

    Viceversa, le disposizioni date al par. 11.7.10.2 delle NTC 2018 sono pienamente applicabili solo nel caso di prodotti qualificati ai sensi delle NTC 2018 o mediante un CVT, non essendo per gli stessi valide le prescrizioni date dalla vigente legislazione europea. Unicamente in questi casi, la Direzione dei Lavori è legittimata a richiedere accesso ai registri di produzione, e il fabbricante è tenuto a fornirne copia (previa sottoscrizione di un accordo di riservatezza) ai fini di un corretto adempimento delle procedure di accettazione in cantiere.