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    Documentazione accompagnatoria NTC 2018

    Vorrei sapere se sussistono dei limiti temporali per la fornitura delle certificazioni delle travi lamellari ovvero entro quale tempo dalla fornitura sono obbligato a fornire le relative certificazioni. Se una volta consegnate il DL me le richiede a distanza di qualche anno sono obbligato a fornirle?

    Risposta a cura di Marco Luchetti, -

    Pubblicato il 19/07/2023

    In prima battuta, in relazione all'argomento le Norme Tecniche per le Costruzioni, definiscono quanto di seguito al par. 11.7.10.1.2 "Fornitura e documentazione accompagnatoria":

    "Tutte le forniture di legno strutturale devono essere accompagnate da:

    • una copia della documentazione di marcatura CE (...) oppure copia dell’attestato di qualificazione o del certificato di valutazione tecnica;
    • dichiarazione di prestazione di cui al Regolamento (UE) n.305/2011 oppure dichiarazione resa dal Legale Rappresentante dello stabilimento (...)

    Nel caso di prodotti provenienti da un centro di lavorazione, oltre alla suddetta documentazione, le forniture devono accompagnate da:

    • una copia dell’attestato di denuncia dell’attività del centro di lavorazione;
    • dichiarazione del Direttore tecnico della produzione inerente la descrizione delle lavorazioni eseguite;"

    Quindi ai sensi delle medesime NTC, la documentazione accompagnatoria deve essere resa disponibile al momento della consegna del materiale in cantiere al fine di permettere alla Direzione Lavori i relativi controlli e la conseguente posa in opera.

    Inoltre, senza entrare nel dettaglio, in ordine a quanto previsto dai principali riferimenti legislativi, si aggiunge per punti e in via sintetica quanto di seguito per una migliore valutazione della questione :

    • I materiali e i componenti possono essere in qualsiasi momento rifiutati dal Direttore dei Lavori se deperiti dopo la loro introduzione in cantiere o se non risultati conformi per qualsiasi causa alle caratteristiche tecniche indicate nei documenti allegati al contratto;

    • i materiali e i componenti possono essere messi in opera solo dopo l’accettazione del Direttore dei Lavori. L’accettazione definitiva dei materiali e dei componenti si ha solo dopo la loro posa in opera.

    Quindi in assenza di documentazione accompagnataria (qualora sia naturalmente questo il caso oggetto di attenzione) in sede di accettazione si delineano profili di responsabilità specifici sia per il costruttore che per la direzione lavori come sottolineato dalla Circolare Esplicativa di cui il par. C 11.7.10.1.1 " Identificazione e rintracciabilità dei prodotti qualificati" di cui si riporta un estratto:

    "Il costruttore resta comunque responsabile della qualità degli elementi strutturali in legno posti in opera, qualità che sarà controllata dal Direttore dei Lavori secondo le procedure di cui al § 11.7.10.2. (...). , il costruttore deve assicurare la conservazione della medesima documentazione, unitamente a marchiature o etichette di riconoscimento, fino al completamento delle operazioni di collaudo statico."