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    #Normativa   #Materiali da costruzione  

    Revisione contratti nel settore privato

    Vorrei avere una vostra opinione in merito alle richieste avanzate da vostre aziende associate che hanno venduto case in legno 1 anno fa con prezzo "bloccato chiavi in mano" ed oggi chiedono aumenti ai propri clienti costringendoli ad accettare per poter ottenere la consegna della case nei tempi prestabiliti.

    Risposta a cura di Marco Luchetti, Interzero Italia

    Pubblicato il 29/07/2022

    L'argomento è senza dubbio complesso e di seguito si riportano considerazioni di massima legate all'applicazione dei principali riferimenti del codice civile. A tal proposito l’art. 1664 c.c. , prevede il diritto alla revisione dei prezzi degli appalti privati qualora, “per effetto di circostanza imprevedibili” si siano verificati aumenti o diminuzione del costo dei “materiali” o della “mano d’opera”, che hanno determinato un aumento o una diminuzione superiore al decimo del prezzo complessivo convenuto. La revisione può essere ottenuta limitatemene alla differenza che eccede il decimo del prezzo (i.e: che eccede l’ordinaria alea contrattuale fissata dalla norma in misura pari al 10% dell’importo originariamente convenuto). Tale norma costituisce applicazione dei noti principi generali riguardanti i casi di forza maggiore e i loro effetti sui contratti e sulle relative obbligazioni, volti a vedere ripristinata una situazione di equilibrio nei rapporti fra le parti, compromessa da fatti imprevisti e imprevedibili.

    Ne deriva che il fenomeno inflattivo del c.d. “caro materiali” che sta interessando il mercato globale, sia per la repentinità ed intensità degli aumenti, sia per la diffusione degli stessi a livello internazionale e per la sussistenza di condizioni di mercato obiettivamente eccezionali, principalmente determinate da eventi straordinari, quali l’epidemia planetaria Covid-19, consente di ritenere che, in linea di principio, possano sussistere i presupposti d’imprevedibilità e straordinarietà necessari per invocare la revisione prezzi o la risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta.

    Il ricorso a tale disciplina deve però necessariamente inquadrarsi, almeno inizialmente, nell’ambito di un preventivo confronto tra le parti. Risulta essenziale che le parti si rapportino tra loro nel rispetto dei principi di buona fede, solidarietà e correttezza nell’esecuzione del contratto, rappresentando e documentando/provando, in relazione al singolo caso, l’effettivo incremento inatteso, imprevedibile e straordinario dei costi dei fattori della produzione/materie prime in ragione di fatti sopravvenuti, la sussistenza dei presupposti per la revisione dei prezzi e l’interesse a procedere in tal senso.