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    Validità certificati e Attestati di qualificazione & Denuncia attività

    Vorrei intervenire con ulteriore domanda circa la risposta di Marco Luchetti del 30/03/2022, alla domanda 'Quale documentazione per la fornitura di una copertura in legno?' . Concordo pienamente con quanto Marco Luchetti porta in considerazione, ma nella consequenzialità delle evidenze che lo portano ad esprimere il parere, trovo difficoltà a comprendere un punto: il NB ha obbligo di esporre elenco in corso di validità delle certificazioni controllate e risultate valide? o sospese? dopo i singoli controlli? perché controllare lo stato di validità del certificato nel sito della ditta produttrice credo non sia un controllo 'provante' sia per l'inerzia delle ditte nell'aggiornamento delle documentazioni on line, sia per conflitto di interesse! e allo stesso tempo rintracciare tale elenco nei siti dei NB non è semplice, se non impossibile, cito ad esempio il caso dell'istituto MPA otto-graf institute, ad oggi non mi è noto il percorso che porta alla consultazione dello stato dei certificati da loro emessi! Quindi torno a chiedere: 1) il NB ha obbligo di esporre lo stato di validità dei certificati controllati? 2) Il controllo dello stato del certificato di costanza della prestazione come si esegue?

    Risposta a cura di Marco Luchetti, Interzero Italia

    Pubblicato il 19/05/2022

    In relazione alla ulteriore domanda posta, si aggiunge che il Regolamento 305/2011 delinea al Capo VIII specifiche misure di "Vigilanza sul mercato e procedure di salvaguardia".

    Per l'Italia l'organismo di vigilanza per i prodotti da costruzione che rientrano nell'ambito delle Norme Tecniche per le Costruzioni è il Servizio Tecnico Centrale del Ministero delle Infrastrutture e Mobilità Sostenibili. Può essere fatta una richiesta di approfondimento circa la tematica e sui prodotti a base legno, scrivendo alla seguente PEC: CSLP.DIV-TECNICA3@PEC.MIT.GOV.IT.

    Sul tema può essere inoltre utile (tanto per il Direttore Lavori che per il Costruttore) consultare, in relazione alla validità degli attestati di qualificazione ministeriale (secondo il p.to B del Cap. 11.1) e dei relativi attestati di denuncia di attività come centro di lavorazione (secondo il Cap. 11.7), il portale Sicurnet dove sono riepilogati gli operatori che di fatto hanno esplicato gli obblighi disposti dalle medesime NTC 2018. Il sito è raggiungibile al seguente link: clicca qui.