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    Quale documentazione è necessaria per la fornitura di una copertura in legno?

    Per la fornitura con posa di una struttura di copertura con struttura in legno, é stata fornita la dichiarazione di conformita’ di lavorazione completa dell'attestato di trasformazione, certificazione CE e Dop dei materiali impiegati. La DL richiede integrazione con altra documentazione ossia "Per gli elementi di legno lamellare dovrà essere acquisita la documentazione relativa alla classificazione delle tavole e alle prove meccaniche distruttive svolte obbligatoriamente nello stabilimento di produzione relativamente allo specifico lotto della fornitura in cantiere (prove a rottura sul giunto a pettine e prove di taglio e/o delaminazione sui piani di incollaggio. Inoltre, su almeno il 5% del materiale pervenuto in cantiere, deve essere eseguito il controllo della disposizione delle lamelle nella sezione trasversale e la verifica della distanza minima tra giunto e nodo, secondo le disposizioni della UNI EN 14080". A detta dello scrivente, per quanto riguarda i prodotti di legno forniti e che seguono la EN 14080, tutta la serie di prove sia sulla tavola, distruttive e non e sia di incollaggio, sono svolte dal produttore in ottemperanza alla norma stessa e sono necessarie, al produttore, per poter marchiare CE i vari prodotti. Pertanto la documentazione richiesta fa parte automatica del sistema di certificazione Ce dei vari prodotti e non è necessaria la consegna all’utente finale (ossia si consegna attestato CE e Dop). È corretto?

    Risposta a cura di Marco Luchetti, Interzero Italia

    Pubblicato il 30/03/2022

    In relazione alle richiesta in merito alle prove di controllo della produzione del legno lamellare, si riportano di seguito le seguenti considerazioni:

    • Preliminarmente si pongono in evidenza i termini “prove meccaniche distruttive svolte obbligatoriamente nello stabilimento”, rendendo chiaro il riferimento a quanto previsto nella stessa UNI EN 14080 per quanto riguarda numero e periodicità delle stesse, senza ulteriori oneri a carico del fabbricante in termini di prove da condurre in stabilimento in riferimento alla fornitura in cantiere;

    • La norma UNI EN 14080: 2013 delinea l’obbligo per il fabbricante di registrare le prove che vengono condotte in stabilimento e di conservare tale documentazione per 10 anni (vedi par. 6.3.2.5 “Controls during manufactoring process”);

    • L’ente di Certificazione controlla durante gli audit periodici (due volte / anno) che vengano eseguiti le prove minime condotte dall’azienda e che le stesse vengano registrate con riportate le informazioni al fine di garantire una corretta tracciabilità;

    • La permanenza della validità del certificato “CE” individua la corretta applicazione delle procedure e delle prove sopramenzionate (sul giunto e sulla linea di colla); è parere della presente Associazione che in presenza di certificato CE non si renderebbe necessario da parte della Direzione Lavori l’acquisizione di ulteriori documenti relativi al controllo di produzione, in quanto già oggetto di verifica da parte del Notified body incaricato al controllo della verifica della costanza della prestazione.

    Tale impostazione è altresì confermata da quanto indicato nelle rispettive CNR DT 206 R1/2018 “Istruzioni per la Progettazione, l’Esecuzione ed il Controllo delle Strutture di legno” (par. par. 15.2.1.1 – “Controlli sul legno e sui materiali a base di legno”) che appunto riporta quanto indicato nella presente Email (vedi estratto riportato di seguito):

    “i controlli distruttivi effettuati in stabilimento sono di carattere obbligatorio secondo le periodicità definita dalle specifiche tecniche di riferimento. La permanenza della validità del certificato CE indica implicitamente la corretta applicazione delle procedure e delle prove sopramenzionate (sul giunto e sulla linea di colla); pertanto in presenza di certificato CE non è necessario da parte della Direzione Lavori l’acquisizione di ulteriori documenti relativi al controllo di produzione (quali ad es. il registro delle prove interne o la documentazione inerente la classificazione delle tavole)”.