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    Strutture in legno e direttore tecnico di produzione

    Mi occupo di progettazione strutturale per case prefabbricate in legno che la ditta per cui lavoro fornisce. Per un edificio che dobbiamo realizzare in Emilia Romagna ci richiedono nel modulo MUR A.14-D.8, per la denuncia lavori, i nominativi per il “Direttore dei Lavori per il montaggio delle strutture prefabbricate o metalliche” e il “Responsabile/i della produzione in stabilimento”. La mia domanda è se queste due figure sono previste solo per opere in cemento armato precompresso e metalliche o se effettivamente queste due figure devono essere nominate anche per strutture prefabbricate in legno, anche perché per il responsabile della produzione richiedono anche gli estremi di un’iscrizione ad un albo professionale.

    Risposta a cura di Marco Luchetti, Interzero Italia

    Pubblicato il 04/09/2021

    In relazione alla figura del Direttore Lavori, sebbene non vi sia un parallelismo tra le strutture in acciaio e legno, si precisa che la stessa DL può demandare specifiche funzioni a terzi, rimanendone comunque responsabile. A tal proposito la UNI TR 11499 (richiamata in Circolare Esplicativa) definisce infatti all'interno dell'Appendice A due figure denominate quali "Direttore Operativo" e "Ispettori di Cantiere".

    Tali figure sopra menzionate dovrebbero avere oppurtuna conoscenza dei processi di produzione degli assortimenti legnosi di maggior diffusione a livello commerciale al fine di predisporre razionali controlli di accettazione con particolare riferimento a quanto indicato all'interno del par. 11.7.10.2 delle NTC 2018.

    Infine, in relazione al Direttore Tecnico di Produzione, con le dovute eccezioni rispetto al settore dell'acciaio, si precisa che anche per le imprese del comparto industriale afferenti alla filiera del legno strutturale, qualificate a livello nazionale come produttori e/o titolari di attestato di denuncia di attività quali centri di lavorazione devono provvedere a definire in organigramma tale figura.

    In particolare il par. 11.7.10.1 delle medesime NTC 2018 chiarisce quanto di seguito: "Il Direttore Tecnico della produzione, di comprovata esperienza e dotato di attestato conseguito tramite apposito corso di formazione, assume le responsabilità relative alla conformità alle presenti norme delle attività svolte nel centro di lavorazione. Il Direttore tecnico di produzione deve altresì frequentare un corso di aggiornamento con cadenza almeno triennale. I Regolamenti, i curricula dei docenti e i rispettivi programmi didattici dei corsi sopra citati devono essere preventivamente approvati dal Servizio Tecnico Centrale, sentito il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, che verificherà la complessiva congruenza dei corsi con i requisiti richiesti dalle presenti norme".

    Quindi in ragione di tale dettato non sussiste obbligo che lo stesso Direttore Tecnico di Produzione sia un professionista iscritto a specifico albo professionale. Lo stesso DTP del settore legno strutturale deve però dimostrare il soddisfacimento di requisiti di esperienza e formazione contenuti in regolamenti elaborati dai soggetti organizzatori dei corsi e approvati dal Servizio Tecnico Centrale. Per maggiori informazioni in merito si invita a consultare la seguente pagina web: https://www.conlegno.eu/formazione