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    Pannelli OSB e documentazione accompagnatoria

    I codici delle certificazioni impressi sulle pannellature di OSB 3 una volta montati i pannelli posso essere coperti (ad esempio da pannellatura fonoassorbente) o le marchiature devono rimanere a vista e non devono essere rimosse.

    Risposta a cura di Marco Luchetti, -

    Pubblicato il 04/09/2021

    Per quanto attiene - in senso generale la documentazione accompagnataria - si ritiene utile richiamare quanto indicato all'interno del par. 11.7.10.1.2 "Forniture e documentazione di accompagnamento" delle NTC2018.

    A tal proposito le Norme prevedono quanto di seguito: "Tutte le forniture di legno strutturale devono essere accompagnate da:

    • una copia della documentazione di marcatura CE (...);
    • dichiarazione di prestazione di cui al Regolamento (UE) n.305/2011

    Nel caso di prodotti provenienti da un centro di lavorazione, oltre alla suddetta documentazione, le forniture devono accompagnate da:

    • una copia dell’attestato di denuncia dell’attività del centro di lavorazione;
    • dichiarazione del Direttore tecnico della produzione inerente la descrizione delle lavorazioni eseguite;"

    Inoltre il par. 11.7.10.1.1 "Identificazione e rintracciabilità dei prodotti qualificati" riporta quanto di seguito:

    • " (...) per quanto possibile, anche in relazione alla destinazione d’uso del prodotto, il fabbricante ed il centro di lavorazione sono tenuti ad identificare mediante marchiatura ogni singolo pezzo. Ove ciò non sia possibile, per la specifica tipologia del prodotto, la marchiatura deve essere tale che prima dell’apertura dell’eventuale ultima e più piccola confezione il prodotto sia riconducibile al fabbricante o al centro di lavorazione, al tipo di legname nonché al lotto di classificazione e alla data di classificazione"
    • "I produttori, i successivi intermediari e gli utilizzatori finali devono assicurare una corretta archiviazione della documentazione di accompagnamento dei materiali garantendone la disponibilità per almeno 10 anni e devono mantenere evidenti le marchiature o etichette di riconoscimento per la rintracciabilità del prodotto"

    Quindi in relazione al quesito posto si può affermare che:

    • le etichettature possono essere coperte da altro materiale non rendendole a vista;
    • i produttori, i successivi intermediari e gli utilizzatori finali devono includere nei propri processi procedure atto a definire una corretta archiviazione della documentazione accompagnatoria e relativa rintracciabilità.