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    Quale la documentazione necessaria per accettare in cantiere delle travi di legno massiccio?

    Sono DL in un cantiere per la realizzazione di una tettoia in legno massiccio. Per l'accettazione del materiale in cantiere devo controllare che i prodotti sono marcati CE e farmi consegnare la dichiarazione di Prestazione? Come faccio a controllare se il certificato CE è valido? In assenza di un certificato CE valido, posso accettare i prodotti in cantiere se mi vengono consegnate le prove eseguite su campioni presso un laboratorio di prove materiali? Inoltre chiedo se l'azienda che lavora il legno di castagno trasformandolo nelle sezioni strutturali rettangolari si definisce "centro di trasformazione " e come tale deve essere qualificato dal Consiglio Sup. LL.PP.

    Risposta a cura di Marco Luchetti, Interzero Italia

    Pubblicato il 19/07/2021

    In relazione alla validità dell'attestato, questa può essere controllata attraverso la consultazione del sito dell'ente di certificazione che lo ha rilasciato oppure contattando lo stesso al fine di appurarne la veridicità.

    Inoltre in relazione ai prodotti in legno massiccio, le regole di classificazione e i valori caratteristici attribuiti sono derivati attraverso la definizione di un robusto piano prove condotto secondo la norma UNI EN 384 ("Legno strutturale - Determinazione dei valori caratteristici delle proprietà meccaniche e della massa volumica").

    Prove di accettazione sul lotto o sul materiale fornito hanno scarsa valenza e qualora organizzate si riferirebbero solo all'elemento sottoposto a prova. In questo contesto le Norme Tecniche per le Costruzioni definiscono al par. 11.7.10.2 "Controlli in accettazione" quanto di seguito: "Per gli elementi di legno massiccio, su ogni fornitura, dovrà essere eseguita obbligatoriamente una classificazione visuale in cantiere su almeno il cinque per cento degli elementi costituenti il lotto di fornitura, da confrontare con la classificazione effettuata nello stabilimento" Il processo di ri-classificazione secondo la resistenza a titolo di completezza si precisa che a tutti gli effetti costituisce una prova di carattere "non distruttiva" in quanto si procede a riassegnare al segato oggetto di interesse valori fisico-meccanici di riferimento.

    Infine e in relazione alla necessità di denuncia attività quale centro di lavorazione, si precisa che a prescindere dalla tipologia di materiale, l'azienda (qualora naturalmente esegua tali lavorazioni all'interno dello stabilimento) deve essere in possesso di relativo attestato, così come meglio precisato all'interno delle NTC 2018 (par. 11.7.10.1 "Fabbricanti e centri di lavorazione").

    Sempre per facilità di lettura si riporta che la documentazione accompagnataria al materiale deve essere composta dai seguenti elaborati (si veda per approfondimenti il par. 11.7.10.1.2 "Forniture e documentazione accompagnatoria"): *"- una copia della documentazione di marcatura CE(...) oppure copia dell’attestato di qualificazione o del certificato di valutazione tecnica rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale

    • dichiarazione di prestazione di cui al Regolamento (UE) n.305/2011 oppure dichiarazione resa dal Legale Rappresentante dello stabilimento (...);
    • una copia dell’attestato di denuncia dell’attività del centro di lavorazione;
    • dichiarazione del Direttore tecnico della produzione inerente la descrizione delle lavorazioni eseguite"*