Assolegno risponde

Gli esperti al servizio del settore

    #Normativa   #Tecniche costruttive  

    Intervento di adeguamento necessario o meno per variazioni alla copertura?

    Il testo della circolare (C8.4.3 “Interventi di adeguamento”) riporta quanto segue: “In merito all’ultimo capoverso del § 8.4.3 delle NTC, esso stabilisce che non è necessario procedere all'adeguamento, salvo che non ricorrano una o più delle condizioni b), c), d) od e) di cui allo stesso § 8.4.3, solo nel caso di “variazione dell’altezza dell’edificio” causata dalla realizzazione di cordoli sommitali oppure causata da variazioni della copertura, che non comportino incrementi di superficie abitabile significativi dal punto di vista strutturale. Infatti, la ratio di tale disposizione è di permettere nelle situazioni citate, ferme restando le norme urbanistiche ed i regolamenti edilizi locali, la realizzazione di interventi di possibile beneficio strutturale, senza dover necessariamente adeguare l’intera costruzione.” Alla luce del testo di cui sopra sembra possibile poter identificare nei termini “significativi dal punto di vista strutturale” un possibile elemento di discrezione da parte del progettista incaricato al fine di procedere ad ampliamento dell’opera oggetto di interesse senza dover procedere ad un intervento di adeguamento dell’intera struttura. Come è possibile interpretare tale punto?

    Risposta a cura di Mauro Andreolli, TimberTech

    Pubblicato il 03/01/2020

    Le Norme Tecniche per le Costruzioni elencano al paragrafo 8.4.3 tutte le casistiche per le quali si rende obbligatorio un intervento di adeguamento della costruzione, nello specifico “quando si intenda:

    • sopraelevare la costruzione;
    • ampliare la costruzione mediante opere ad essa strutturalmente connesse e tali da alterarne significativamente la risposta;
    • apportare variazioni di destinazione d’uso che comportino incrementi dei carichi globali verticali in fondazione superiori al 10%, valutati secondo la combinazione caratteristica (…);
    • effettuare interventi strutturali volti a trasformare la costruzione mediante un insieme sistematico di opere che portino ad un sistema strutturale diverso dal precedente (…);
    • apportare modifiche di classe d’uso che conducano a costruzioni di classe III ad uso scolastico o di classe IV.

    Le norme specificano inoltre che:

    Una variazione dell’altezza dell’edificio dovuta alla realizzazione di cordoli sommitali o a variazioni della copertura che non comportino incrementi di superficie abitabile, non è considerato ampliamento, ai sensi della condizione a). In tal caso non è necessario procedere all’adeguamento, salvo che non ricorrano una o più delle condizioni di cui agli altri precedenti punti.

    Si nota un probabile refuso nella terminologia della norma quando si scrive che tali interventi non sono considerati “ampliamento” ai sensi della condizione a): per coerenza il termine “ampliamento” andrebbe sostituito con “sopraelevazione”.

    Si nota inoltre che tale punto è stato modificato rispetto alle NTC 2008, che prevedevano indicazioni più restrittive:

    Una variazione dell’altezza dell’edificio, per la realizzazione di cordoli sommitali, sempre che resti immutato il numero di piani, non è considerata sopraelevazione o ampliamento, ai sensi dei punti a) e b).

    L’interpretazione di questi punti non è sempre univoca e chiara. Il problema di fondo è che le NTC non definiscono in modo chiaro cosa intendono per “sopraelevazione”, fornendo al contempo una definizione delle possibili “eccezioni”.

    Non si tratta di sopraelevazione quando si ha un aumento di altezza dovuto alle realizzazione di cordoli sommitali: è ragionevole considerare che gli effetti del modesto aumento dell’altezza dell’edificio siano più che compensati dai vantaggi strutturali di un cordolo in sommità delle strutture murarie.

    Non si tratta di sopraelevazione quando pur avendo una variazione dell’altezza della copertura non si ha un incremento di superficie abitabile. Da una lettura letterale della norma, quindi, pare legarsi la necessità di procedere o meno ad adeguamento a definizioni di tipo urbanistico. Ad esempio, nel caso della trasformazione di superfici accessorie (una soffitta o un sottotetto non abitabile) in superfici abitabili, sarebbe automaticamente obbligatorio procedere ad adeguamento. Per assurdo sembrerebbe invece possibile la realizzazione di un piano aggiuntivo non destinato a superficie abitabile senza dover procedere ad adeguamento.

    La Circolare chiarisce invece che l’incremento di superficie abitabile debba essere significativo da un punto di vista strutturale e non letto letteralmente alla luce di norme urbanistiche e regolamenti edilizi: l’intento è quello di obbligare all’adeguamento dell’intera costruzione quando effettivamente siano presenti significativi cambi strutturali o variazioni significative della massa sismica. Chiarita la ratio della norma, sarà il progettista a dover valutare, caso per caso, la situazione. Si tratta di un chiarimento importante, che evita possibili letture sbagliate della norma. Cerchiamo di chiarire con alcuni esempi:

    • trasformazione di un sottotetto non abitabile destinato a soffitta (cat. A, sovraccarico 2 kN/m^2, in quanto servizio di locali di abitazione) in ambienti ad uso residenziale (cat. A, sovraccarico 2 kN/m^2): qualora il modesto aumento della massa, dovuto ad esempio alle modifiche del pacchetto di solaio, possa essere giudicato non strutturalmente significativo, allora non è necessario procedere all’adeguamento;
    • trasformazione di un sottotetto accessibile per sola manutenzione (cat H1 in accordo con le NTC 2008, sovraccarico 0,5 kN/m2) in ambienti ad uso residenziale (cat. A, sovraccarico 2 kN/m2) con una variazione significativa dell’altezza della copertura per la realizzazione di un soppalco di notevole dimensione: in questo caso gli interventi portano ad incrementi di altezza dell’edificio e massa sismica che necessitano di attenta valutazione.

    In ogni caso resta valido il criterio aggiuntivo previsto dal punto c) della norma in merito alle variazioni di destinazione d’uso, che limita gli incrementi dei carichi globali verticali in fondazione al 10%.