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    "Perlina" ad uso strutturale - normativa

    L'elemento definito "perlina" è normato? Potreste indicarmi le eventuali norme di riferimento?

    Risposta a cura di Marco Luchetti, Interzero Italia

    Pubblicato il 02/01/2020

    In relazione alle norme applicabili, qualora l’elemento sia utilizzato come rivestimento a parete o assito, la perlina fornita deve essere conforme alla UNI EN 14915 (“Rivestimenti interni ed esterni di pareti di legno massiccio – Caratteristiche, valutazione di conformità e marcatura”); qualora la stessa perlina sia destinata come elemento di rivestimento a pavimento, questa deve essere conforme alla UNI EN 14323 (“Pavimentazioni di legno e parquet – Caratteristiche, valutazione di conformità e marcatura”). Naturalmente in entrambe le configurazioni e in accordo alla specifica tecnica di riferimento, il materiale deve presentare opportuna Dichiarazione di Prestazione (DoP), quale documentazione accompagnatoria.

    Infine, relativamente al tavolato con profilo maschio – femmina (“perline”) ad uso strutturale, si precisa che – sebbene vi sia un EAD (EAD 130196-00-0304 “Solid wood boards for flatwise structural use with overlapping edge profiles”) dedicato – al momento nessun Ente di Certificazione risulta ad oggi abilitato nel rilascio di certificazione CE in accordo al Documento di Valutazione sopra menzionato.

    Quindi ad oggi, un produttore può fornire esclusivamente una dichiarazione di prestazione limitatamente alla tavola da cui è stata poi ottenuta la perlina di riferimento e secondo quelle che sono le indicazioni fornite dalla UNI EN 14081-1 (Strutture di legno - Legno strutturale con sezione rettangolare classificato secondo la resistenza - Parte 1: Requisiti generali).

    In alternativa, sembra infine utile riportare come la Circolare Esplicativa al par. C11.7.10 ("...Gli Attestati di produzione di elementi strutturali in legno" quali "uso Fiume, uso Trieste e tavolato strutturale con profilo maschio - femmina"(....) "già rilasciati ai sensi delle precedenti NTC 2008, cessano di avere validità allo scadere dei cinque anni dall’entrata in vigore delle NTC 2018")riconducano il tavolato maschio - femmina alle procedure di qualificazione nazionali come produttore di cui il p.to B del par. 11.1. Risposta gentilmente concessa da promo_legno