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    Centri di lavorazione. Come deve comportarsi un direttore dei lavori con materiale lavorato proveniente dall'estero?

    Centri di lavorazione. Come deve comportarsi un direttore dei lavori con materiale lavorato proveniente dall'estero?

    Risposta a cura di Marco Luchetti, Interzero Italia

    Pubblicato il 20/10/2020

    In relazione ai contenuti delle Norme Tecniche per le Costruzioni (NTC) 2018, queste chiariscono al par. §11.7.10.2 l’obbligatorietà della Denuncia di Attività come Centro di Lavorazione per ogni ditta che nel proprio stabilimento effettui la lavorazione di materiali e prodotti strutturali a base di legno per dare loro la configurazione finale prevista in progetto.

    Tale disposizione non prevede eccezioni di alcun genere e deve essere applicata anche nel caso di prodotti certificati all’origine ai sensi del Regolamento UE n. 305/2011 (ossia marcati CE). Infatti, come chiarito proprio al par. §11.7.10.1 delle NTC 2018, queste prevedono espressamente che “nel caso di impiego di prodotti base marcati CE, ogni lavorazione successiva a tale marcatura […] deve essere effettuata presso un centro di lavorazione”.

    Quindi in relazione ad un centro di lavorazione estero, il Direttore Lavori dovrà richiedere (qualora il cantiere oggetto di esame insista su territorio italiano) il relativo attestato di denuncia attività rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ai fini di una accettazione del materiale in cantiere.