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    E' sempre necessaria la verifica di resistenza al fuoco di una copertura di legno?

    Vorrei chiedere se al fine di redigere una relazione di calcolo per una copertura in legno lamellare è necessaria la verifica di resistenza al fuoco, anche se non espressamente richiesta dal committente. Esiste qualche norma in cui si fa riferimento all'obbligatorietà di tale verifica? Nell'ipotesi invece che non venga riportata nella relazione di calcolo a quali problematiche potrebbe andare incontro il progettista strutturale in caso di incendio?

    Risposta a cura di Maurizio Follesa, dedaLEGNO

    Pubblicato il 21/08/2020

    La verifica di resistenza al fuoco per una copertura in legno, come di tutte le eventuali altre strutture portanti in legno o in altri materiali di un edificio, dipende dalla destinazione d’uso, dal numero di piani dell’edificio e da altri requisiti specifici ed è normata da disposizioni tecniche di prevenzione incendi rilasciate per le diverse tipologie di attività. Se interpreto bene la domanda, il fatto di avere strutture portanti realizzate con un materiale combustibile come il legno non determina automaticamente la necessità di dover effettuare una verifica di resistenza al fuoco.

    Per le diverse destinazioni d’uso la progettazione nelle attività soggette ai controlli dei Vigili del Fuoco è stabilita dal D.P.R. 1 agosto 2011 n. 151 per le attività soggette, mentre nei luoghi di lavoro è prescritta, in maniera più generale, dall’art. 17 del 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. (Testo unico per la sicurezza). L’approccio progettuale può essere di tipo di tipo prescrittivo o di tipo prestazionale. Per l’approccio di tipo prestazionale il documento normativo di riferimento è il cosiddetto “Codice di Prevenzione Incendi”, pubblicato nel D.M. 3 agosto 2015 “Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139” e successive modificazioni. In alternativa possono essere applicate le regole tecniche specifiche di tipo prescrittivo per le varie attività.

    Se la domanda è riferita nello specifico ad una copertura di un edificio per civile abitazione, la regola tecnica di riferimento (di tipo prescrittivo) è il DM 16/05/1987 n.246 “Norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione”, aggiornata dal D.M. 25/1/2019 “Modifiche ed integrazioni all'allegato del decreto 16 maggio 1987, n. 246”, contenente i criteri di progettazione della sicurezza antincendio, a prescindere dal tipo di materiale impiegato come struttura portante. Tale decreto si applica a tutti gli edifici destinati a civile abitazione ed aventi altezza antincendio (altezza massima misurata dal livello inferiore dell’apertura più alta dell’ultimo piano abitabile e/o agibile, escluse quelle dei vani tecnici, al livello del piano esterno più basso) non inferiore a 12 m, sia nella ristrutturazione di edifici esistenti, sia in caso di nuova costruzione. Nella regola tecnica per i fabbricati residenziali, gli edifici vengono classificati in classi indicate con le lettere A, B, C, D ed E in base all’altezza antincendio, con alcune prescrizioni minime progettuali che riguardano vari aspetti, quali ad esempio:

    • la necessità di accostamento possibile delle autoscale dei Vigili del Fuoco;
    • le superfici massime di compartimentazione (max 8000 mq);
    • la resistenza minima al fuoco delle strutture portanti e separanti (min R/REI 60);
    • la tipologia ed il numero dei vani scala e di almeno un vano ascensore (protetto o a prova di fumo);
    • la larghezza minima delle scale (1,05 – 1,20 m);
    • la tipologia di comunicazione tra scale, ascensori e locali cantinati pertinenti le abitazioni dell’edificio (diretta, tramite disimpegno, filtro a prova di fumo o spazio scoperto);
    • la reazione al fuoco dei materiali di rivestimento di scale e gradini negli androni e nei passaggi comuni;
    • il tipo di combustibile utilizzabile negli impianti di produzione di calore;
    • la presenza o meno di un sistema di illuminazione di sicurezza;
    • la presenza o meno di un sistema di reti idranti;
    • la tipologia del gruppo di pompaggio della rete antincendio.

    La normativa fornisce inoltre indicazioni circa l’accessibilità all’area dove sorge l’edificio residenziale, le caratteristiche geometriche delle scale di esodo (forma e dimensione di rampe, gradini, ecc.), le superfici minime di aerazione dei vani scala, vani ascensore e locali macchine, le disposizioni per le aree a rischio specifico e per la tematica impiantistica (impianti di produzione di calore, impianti elettrici, impianti antincendio, ecc.) e prescinde dalla tipologia di materiale utilizzato per le strutture portanti. Pertanto, nel caso di civile abitazione la verifica di resistenza al fuoco per le strutture portanti, tra le quali rientrano anche le coperture di legno lamellare, può essere necessaria in funzione dei parametri sopra riportati, solamente nel caso in cui l’edificio abbia un’altezza antincendio superiore ai 12 m, ovvero da 4 piani in su.

    Nel caso in cui tale verifica sia necessaria e venga omessa si ricade nella stessa casistica di mancata verifica di resistenza in un elemento strutturale portante, essendo essa stessa una verifica di capacità portante. In caso contrario, ovvero se non è prevista per l’attività in oggetto, non vi è alcuna implicazione particolare per il progettista. È tuttavia buona norma di progettazione garantire comunque una minima resistenza al fuoco delle strutture (direi almeno 30 minuti, per consentire in caso di incendio la possibilità di evacuazione), cosa peraltro che normalmente non comporta un sovradimensionamento rispetto al calcolo a freddo. Si sottolinea comunque come la verifica di resistenza al fuoco per una copertura in legno non debba riguardare solamente gli elementi strutturali lignei, ma anche e soprattutto i collegamenti con elementi metallici di collegamento che, se lasciati esposti, sono i primi a cedere in caso d’incendio determinando il prematuro collasso della struttura. Per la verifica di questi ultimi si può fare utile riferimento alla parte 1-2 dell’Eurocodice 5 (UNI EN 1995-1-2:2005).