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    #Normativa   #Marcatura CE   #ETA  

    Nel caso di Dichiarazione di Prestazione emessa secondo una Norma Armonizzata o ETA è necessario anche il “documento di trasposto”?

    Documentazione accompagnatoria: nelle Norme Tecniche si fa riferimento al “documento di trasposto”. Tale precisazione è necessaria per la Dichiarazione di Prestazione emessa secondo una Norma Armonizzata o ETA?

    Risposta a cura di Marco Luchetti, Interzero Italia

    Pubblicato il 07/01/2020

    Il paragrafo oggetto di attenzione (11.7.10.1.2 “Forniture e documentazione di accompagnamento”) recita quanto segue:

    Tutte le forniture di legno strutturale devono essere accompagnate da:

    • una copia della documentazione di marcatura CE, secondo il sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione applicabile al prodotto, oppure copia dell’attestato di qualificazione o del certificato di valutazione tecnica rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale;
    • dichiarazione di prestazione di cui al Regolamento (UE) n.305/2011 oppure dichiarazione resa dal Legale Rappresentante dello stabilimento in cui vengono riportate le informazioni riguardanti le caratteristiche essenziali del prodotto ed in particolare: la classe di resistenza del materiale, l’euroclasse di reazione al fuoco e il codice identificativo dell’anno di produzione; sulla stessa dichiarazione deve essere riportato il riferimento al documento di trasporto”.

    I contenuti della Dichiarazione di Prestazione sono fissati dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR 305/11 e s.m.i.) e in particolare dal Capo II “Dichiarazione di prestazione e Marcatura CE”. Entro tali articoli del Reg. 305/11 non si esplicita tra i contenuti cogenti della Dichiarazione di Prestazione, il riferimento ai Documenti di Trasporto della merce.

    Sempre in merito all’argomento si fa presente che la legislazione europea di riferimento permette inoltre al singolo fabbricante di rendere pubblica la propria Dichiarazione di Prestazione attraverso la sua pubblicazione sul proprio sito web, semplificando di molto le procedure di elaborazione della documentazione accompagnatoria al materiale.

    Riassumendo:

    • i contenuti della stessa Dichiarazione di Prestazione (DoP) devono essere in linea con quanto indicato nel Reg. 305/11 e s.m.i.; allo stesso modo il Reg. 305/11 e s.m.i. non rende cogente il riferimento ai documenti di trasporto;

    • in relazione alla struttura del testo del par. 11.7.10.1.2 delle stesse NTC 2018, si ricorda che il testo riporta anche i contenuti della Dichiarazione resa dal Legale Rappresentante in ambito di qualificazione nazionale (“(…) la classe di resistenza del materiale, l’euroclasse di reazione al fuoco e il codice identificativo dell’anno di produzione (…)”);

    Per tali motivi sopra menzionati è da ritenersi che:

    • Il riferimento ai DDT deve essere ritenuto obbligatorio solo in ambito di documentazione accompagnatoria relativa alla qualificazione nazionale ottenuta secondo il punto B del cap. 11.1 delle Norme Tecniche e non coinvolge in nessun modo la Dichiarazione di Prestazione redatta secondo le specifiche tecniche di riferimento.

    Riferimenti bibliografici CPR 305/2011 e s.m.i. “Regolamento Prodotti da Costruzione