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    Cosa si intende per costruttore? Quali obblighi per il costruttore in legno alla luce della nuova Circolare Esplicativa?

    Cosa si intende per costruttore? Quali obblighi per il costruttore in legno alla luce della nuova Circolare Esplicativa?

    Risposta a cura di Marco Luchetti, Interzero Italia

    Pubblicato il 03/01/2020

    In merito alla figura del “costruttore” va premesso che in realtà non esiste nella legge italiana una definizione ed una disciplina precisa, ben delimitata e definita, per ambiti, oggetto di attività e requisiti professionali, che possa renderne compiutamente il senso, la portata e gli effetti, non solo in termini giuridici ma anche in termini più strettamente professionali. Esistono invece caratterizzazioni della figura medesima del costruttore in ambiti diversi, con prescrizioni e previsioni diverse, in ragione dei diversi obiettivi perseguiti dal legislatore. Solo a titolo di esempio si riportano considerazioni in merito in funzione del documento legislativo oggetto di interesse:

    DPR 380/01 e s.m.i.:

    • Il costruttore è il soggetto titolare del permesso di costruire;
    • Tale soggetto è responsabile ella conformità “delle opere alla normativa urbanistica, alle previsioni di piano nonché, unitamente al direttore dei lavori, a quelle del permesso e alle modalità esecutive stabilite dal medesimo. Essi sono, altresì, tenuti al pagamento delle sanzioni pecuniarie e solidalmente alle spese per l’esecuzione in danno, in caso di demolizione delle opere abusivamente realizzate" (art. 29); allo stesso tempo lo stesso testo unico non riporta una definizione tecnico-organizzativa dello stesso.

    D. lgs. 122/05Disposizioni per la tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire”:

    • individua il costruttore in colui che si pone come soggetto venditore di un immobile da costruire, sia che lo abbia edificato direttamente, sia attraverso appalto o esecuzione ad opera di terzi.

    L’amministrazione finanziaria, ovviamente ai soli fini fiscali, considera costruttore l’impresa che svolge attività di “produzione di immobili” per la successiva vendita, a nulla rilevando chi ne abbia effettuato la materiale esecuzione dei lavori.

    Da un’analisi quindi dei testi vigenti di legge e congiuntamente dalla giurisprudenza, è possibile individuare quale costruttore il soggetto chiamato ad eseguire un’opera: in altre parole il costruttore è quel soggetto professionale che assume rilievo di fronte alla legge per ciò che va a costruire su incarico e/o per soddisfare un’esigenza di un committente.

    Venendo quindi alla Circolare Esplicativa (che sicuramente sotto un profilo di gerarchia delle fonti si pone ad un livello inferiore), questa introduce finalmente la figura del Costruttore del legno, precisando alcuni dei compiti in materia dei prodotti strutturali utilizzati (e relativa documentazione accompagnatoria/tracciabilità lungo la filiera), in linea con quanto espresso dal DPR 380/01. A tal proposito si riporta breve estratto della Circolare (C11.7.10.1.1 Identificazione e rintracciabilità dei prodotti qualificati):

    Il costruttore resta comunque responsabile della qualità degli elementi strutturali in legno posti in opera, qualità che sarà controllata dal Direttore dei Lavori secondo le procedure di cui al § 11.7.10.2. Lo stesso costruttore, nell’ambito delle proprie responsabilità, prima dell’inizio della costruzione dell’opera, deve acquisire idonea documentazione relativa ai componenti, per ciascun elemento strutturale in legno da utilizzare, al fine di ottenere le prestazioni indicate nel progetto. Tale documentazione dovrà essere comprensiva sia della fase di produzione come da §. 11.1 (casi A, B o C) che di quella di centro di lavorazione come da § C11.7.10.1. Inoltre ai fini della rintracciabilità dei prodotti, il costruttore deve assicurare la conservazione della medesima documentazione, unitamente a marchiature o etichette di riconoscimento, fino al completamento delle operazioni di collaudo statico.

    In relazione alle responsabilità si fa presente (nel caso di contratti di appalto come di fatto avviene molte volte avviene all’interno dei rapporti committente - impresa costruttrice del comparto legno) che le stesse vertono principalmente sulla garanzia dell’opera da eventuali difformità e vizi, ovvero deve garantire che la stessa sia esente da vizi, sia con riguardo alle regole dell’arte e alle norme tecniche inderogabili, sia con riguardo al capitolato ed al progetto.

    Ciò significa che in caso contrario il committente potrà chiedere che le difformità e i vizi siano eliminati a spese dell’appaltatore, oppure che il prezzo sia diminuito, salvo il risarcimento del danno nel caso di colpa dell’appaltatore. Se vizi e difformità sono tali da rendere l’opera del tutto inadatta alla sua destinazione, il committente potrà chiedere la risoluzione del contratto. Per gli edifici e le altre cose immobili destinate per loro natura a lunga durata, la garanzia dura dieci anni dal compimento dell’opera: se in questo arco temporale l’opera rovina in tutto o in parte o presenta pericolo di rovina o gravi difetti, per vizio del suolo o per difetto della costruzione, l’appaltatore sarà responsabile nei confronti del committente e dei suoi aventi causa purché sia stata fatta denuncia entro un anno dalla scoperta e la relativa azione sia iniziata entro un anno dalla denuncia. Come è ormai acquisito anche al vissuto quotidiano, le conseguenze di tale forma di garanzia ruotano intorno alla distinzione sulla natura dei difetti dell’opera: se non gravi la garanzia avrà durata di due anni, se gravi di dieci anni. Distinzione che tiene conto, in buona sostanza, dell’obiettivo di far conseguire al committente la consegna di un’opera solida e duratura, anche in relazione ad efficienza, funzionalità. Per tal motivo, infatti, senza addentrarsi in discorsi e in argomenti tecnico-giuridici, va precisato che all’individuazione dei primi (difetti non gravi) si giunge in via di esclusione rispetto all’individuazione dei secondi (difetti gravi) e che con riguardo a questi ultimi la giurisprudenza ha dato, sì, differenti contenuti e caratterizzazioni, ma comunque pur sempre all’interno dell’univoco concetto per cui il difetto, per considerarsi grave, pur non determinando la rovina o il pericolo di rovina dell’edificio o delle altre cose immobili, deve essere tale da incidere significativamente sul godimento e sulla funzionalità del bene. A titolo di completezza si riporta art. 1669 del codice civile:

    Art. 1669 - Rovina e difetti di cose immobili Quando si tratta di edifici o di altre cose immobili destinate per la loro natura a lunga durata, se, nel corso di dieci anni dal compimento, l'opera, per vizio del suolo o per difetto della costruzione, rovina in tutto o in parte, ovvero presenta evidente pericolo di rovina o gravi difetti, l'appaltatore è responsabile nei confronti del committente e dei suoi aventi causa, purché sia fatta la denunzia entro un anno dalla scoperta. Il diritto del committente si prescrive in un anno dalla denunzia.

    Riferimenti bibliografici: Codice Civile Italiano DPR 6 Giugno 2001 n. 380 e s.m.i. “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia” D. lgs. 122/05 “Disposizioni per la tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire