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    Denuncia di attività come Centro di lavorazione & tipologia di lavorazioni

    Il semplice taglio in lunghezza di una elementi in legno lamellare, senza effettuare alcun altro tipo di lavorazione "locale", richiede l'esistenza di un centro di taglio?

    Risposta a cura di Marco Luchetti, Interzero Italia

    Pubblicato il 02/01/2020

    Le NTC 2018 riportano al par. 11.7.10 “Procedure di qualificazione e accettazione” quanto segue:

    “Gli stabilimenti nei quali viene effettuata la lavorazione degli elementi base per dare loro la configurazione finale in opera (intagli, forature, applicazione di piastre metalliche, etc), sia di legno massiccio che lamellare, sono da considerarsi a tutti gli effetti dei Centri di lavorazione. Come tali devono documentare la loro attività al Servizio Tecnico Centrale, il quale, ultimata favorevolmente l’istruttoria, rilascia un Attestato di denuncia di attività, recante il riferimento al prodotto, alla ditta, allo stabilimento, al marchio (…)”

    Quindi – indipendentemente dalla tipologia di lavorazione - qualora la stessa venga effettuata all’interno di uno stabilimento e non in cantiere – la stessa azienda deve essere oggetto di denuncia attività come centro di lavorazione.

    In questa sede si accenna, che l’operazione di “taglio a misura” in cantiere ricade sotto la responsabilità della Direzione Lavori (solo in questo caso è possibile parlare di denucia di attività di carattere facoltativo).

    Risposta gentilmente concessa da promo_legno