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    Denuncia di attività centri di lavorazione e stabilimenti esteri

    In merito alla documentazione di accompagnamento di una fornitura di pannelli xlam realizzati da una ditta austriaca, è corretto chiedere che venga rilasciato anche l'attestato di denuncia dell'attività di lavorazione di elementi strutturali?

    Risposta a cura di Marco Luchetti, Interzero Italia

    Pubblicato il 02/01/2020

    Le NTC 2018 (precisando quanto già in essere all’interno del DM 14.01.08 in relazione ai termini di denuncia attività dei Centri di Lavorazioni) al par. 11.7.10.1 “Fabbricanti e Centri di Lavorazioni” definiscono quanto di seguito:

    “Si definiscono Centri di Lavorazione del legno strutturale, gli stabilimenti nei quali viene effettuata la lavorazione degli elementi base qualificati per dare loro la configurazione finale in opera (intagli, forature, applicazione di piastre metalliche, etc), sia di legno massiccio che lamellare. Come tali devono documentare la loro attività al Servizio Tecnico Centrale, il quale, ultimata favorevolmente l’istruttoria, rilascia un Attestato di denuncia di attività, recante il riferimento al prodotto, alla ditta, allo stabilimento, al marchio (…) . Nel caso di impiego di prodotti base marcati CE, ogni lavorazione successiva a tale marcatura, non effettuata in cantiere sotto la responsabilità del direttore dei lavori, deve essere effettuata presso un centro di lavorazione.”

    La stessa Nota di Chiarimenti n. 3187 del 21 Marzo 2018 del Consiglio Superiore, recante “Prima Applicazione del DM 17.01.18, riportante l’aggiornamento delle Norme Tecniche per le Costruzioni alle procedure autorizzative e di qualificazione del Servizio Tecnico Centrale” riporta altresì al par. 2.8 “Qualificazione di elementi strutturali e sistemi costruttivi in legno massiccio, legno lamellare e pannelli a base di legno” quanto di seguito:

    “Obbligo della Denuncia attività come centri di lavorazione: il §11.7.10.1 delle NTC 2018 indica chiaramente che i Produttori di elementi in legno marcati CE (sulla base ad es. delle EN 14080 o delle EN 14081), qualora nei propri stabilimenti effettuino le lavorazioni tipiche dei centri di lavorazione, devono denunciare questa attività al STC, per ottenere il conseguente Attestato. I medesimi obblighi sono posti in capo alle ditte straniere dotate di marcatura CE.”

    Quindi alla luce dei quanto esposto sopra e in riferimento ai paragrafi sopra menzionati, un produttore di CLT (sia italiano che estero) deve allegare opportuna documentazione accompagnatoria così come indicato nel par. 11.7.10.1.2 comprensiva sia della parte di produzione che di centro di lavorazione.